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Ordinanza — n. 12688/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as complaints about agreed sentence fall outside admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dente Giuseppe Graziano inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the agreed sentence applied by the Salerno Tribunal, arguing issues regarding the sanctioning treatment. The court ruled that such complaints do not fall within the specific grounds for appeal listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Complaints regarding the application of an agreed sentence or the nature of the sanctioning treatment are excluded from the list of admissible grounds for appeal under Article 448, paragraph 2-bis, and must be rejected as inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence appeal admissible grounds sanctioning treatment Criminal Procedure Code inadmissible appeal revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che afferiscono al trattamento sanzionatorio - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENTE GIUSEPPE GRAZIANO nato a NOLA il 02/07/1986 avverso la sentenza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di SALERNO/ dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dente Giuseppe Graziano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che afferiscono al trattamento sanzionatorio - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab tà' Morosini Stef7 P "' P" DEOSITATO IN CANCELLERIA , ()e, q i. 05 ÀLZ