Italian court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Irakli Goguadze's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Goguadze argued the lower court erred in its factual assessment regarding his attempted aggravated theft, but the appellate court had already factually established he was caught attempting to force a door with accomplices. The supreme court rejected this because complaining about factual evaluation is not permitted in a legality review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with the factual evaluation of evidence are inadmissible in legality proceedings as they constitute mere factual complaints rather than legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOGUADZE IRAKLI nato il 18/01/1980 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Irakli Goguadze avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 settembre 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il prevenuto fosse stato sorpreso nei pressi del portone che, insieme a dei complici, stava tentando di forzare come del resto aveva riferito agli operanti intervenuti un teste oculare. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio, tanislao Scarlini S te fr DEPOSITATO IN CANCELLERIA