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Ordinanza — n. 12681/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appeal concerns a security measure not within the cognizance of the conciliation proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal challenged a security measure, which the court found did not fall within the scope of the conciliation proceeding under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the necessary procedural standing and did not address the object of the original trial.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a conciliation judgment is inadmissible if it concerns a security measure not included in the conciliation agreement or if it does not relate to the object of the cognizance proceeding.

Parole chiave

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conciliation proceeding security measure cognizance object inadmissible appeal Criminal Procedure Code controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLA CESARE nato a MOLFETTA il 26/12/1969 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caravella Cesare ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Bari; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si incentra sulla misura cautelare, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, ma, soprattutto, non riguarda l'oggetto del processo di cognizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe orosini Stellsyrf DEP09.-TATO IN CAN LLEPAA ogg