Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appeal concerns a security measure not within the cognizance of the conciliation proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal challenged a security measure, which the court found did not fall within the scope of the conciliation proceeding under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the necessary procedural standing and did not address the object of the original trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a conciliation judgment is inadmissible if it concerns a security measure not included in the conciliation agreement or if it does not relate to the object of the cognizance proceeding.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLA CESARE nato a MOLFETTA il 26/12/1969 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caravella Cesare ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Bari; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si incentra sulla misura cautelare, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, ma, soprattutto, non riguarda l'oggetto del processo di cognizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe orosini Stellsyrf DEP09.-TATO IN CAN LLEPAA ogg