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Ordinanza — n. 12680/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and mere complaints lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fiori Antonello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated assault, arguing against the court's reasoning and the denial of provocation as a mitigating circumstance. The court rejected these claims because the arguments were merely generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without substantive legal justification.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction regarding the facts or reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mere complaints procedural admissibility aggravated assault mitigating circumstance Cassation procedure lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORI ANTONELLO nato a NUORO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fiori Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e che mirano a prefigurare una alternativa valutazione delle prove;

Considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, è generico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 laddove si esclude la sussistenza di un "fatto ingiusto"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elísab orosini Stef(s (rp)Pir, DEPOStTATO IN CAN ER1A oggi, O 5. AP