Ordinanza — n. 12679/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVAZZA CATIA nato a CITTA SANT'ANGELO il 16/10/1971 BALLOTTA IRIS GRAZIA nato a PRATO il 21/10/1971 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Cavazza Catia e Ballotta Iris Grazia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna delle predette imputate per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle imputate, non sono consentiti dalla legge, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-6 dove si ripercorrono analiticamente tutte le emergenze istruttorie a carico delle imputate);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 121 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVAZZA CATIA nato a CITTA SANT'ANGELO il 16/10/1971 BALLOTTA IRIS GRAZIA nato a PRATO il 21/10/1971 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Cavazza Catia e Ballotta Iris Grazia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna delle predette imputate per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle imputate, non sono consentiti dalla legge, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-6 dove si ripercorrono analiticamente tutte le emergenze istruttorie a carico delle imputate);
Considerato che il terzo motivo è generico poiché si esaurisce in una mera enunciazione (mancato esame della memoria ex art. 121 cod. proc. pen.) senza argomenti a sostegno, salva l'affermazione, anch'essa apodittica e manifestamente infondata (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 , Cilio, Rv. 279578), per cui si determinerebbe la nullità assoluta della sentenza; Ritenuto che il quarto, il quinto e il sesto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla aggravante 625, n. 2, cod. pen., sulla aggravante 625, n. 5, cod. pen., sulla congruità della pena);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett orosini Stef3oZa,sol- b-• DEPO!':1TATO IN CANC , à T«. 0;rgi, __ O 5 Ap• iL