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Ordinanza — n. 12678/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific reasons supporting the defense's claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12678/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Piatti Lorenzo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing the defendant's absence and the attempt qualification were incorrect. The court rejected these arguments because they were intrinsically generic, consisting merely of assertive statements without any supporting reasons.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically generic, consisting solely of assertive statements without any supporting reasons or indications of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of reasons criminal procedure procedural costs Cassa delle ammende assumptive statements momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIATTI LORENZO nato a PESARO il 06/07/1976 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Piatti Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Anc.c.,n` di he ha confermato la condanna del predetto imputato per reati di furto; Considerato che i due motivi proposti sono intrinsecamente generici, poiché si esauriscono in meri assunti apodittici (estraneità dell'imputato, qualificazione del fatto come tentativo) senza l'indicazione di ragioni a sostegno delle istanze difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta/ M rosini DEPMTATO IN CP, LIMA 4.1 oggi 9 5 A