Sentenza — n. 12677/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DUMA LAURENTIU nato il 08/09/1977 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Duma Laurentiu ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un arma, commesso in data 8 ottobre 2013 ai danni di Dumitru Constantin Florin; 2. Il ricorso non è inammissibile in relazione alla denuncia della violazione degli artt. 511 e 526, comma 1-bis cod. proc. pen., sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 novembre 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 211 giorni di sospensione (154 giorni dal 22 maggio 2017 al 23 ottobre 2017 per astensione del difensore; 35 giorni dal 16 settembre 2019 al 21 ottobre 2019 per impedimento imputato detenuto all'estero; 22 giorni dal 21 ottobre 2019 al 12 novembre 2019 per astensione del difensore); 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere e t nsore Il Presidente Elisabett Mo osini Stena DEPOSITATO IN CA . ----------
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Duma Laurentiu ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un arma, commesso in data 8 ottobre 2013 ai danni di Dumitru Constantin Florin; 2. Il ricorso non è inammissibile in relazione alla denuncia della violazione degli artt. 511 e 526, comma 1-bis cod. proc. pen., sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 novembre 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 211 giorni di sospensione (154 giorni dal 22 maggio 2017 al 23 ottobre 2017 per astensione del difensore; 35 giorni dal 16 settembre 2019 al 21 ottobre 2019 per impedimento imputato detenuto all'estero; 22 giorni dal 21 ottobre 2019 al 12 novembre 2019 per astensione del difensore); 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere e t nsore Il Presidente Elisabett Mo osini Stena DEPOSITATO IN CA . ----------