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Ordinanza — n. 12676/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against false testimony conviction for declining to state generalities multiple times.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12676/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Achraf Moubtahis's appeal against his conviction for false testimony inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to specify which occasion constituted the crime, claiming a defect in reasoning. The court rejected this, noting that established jurisprudence confirms the crime occurs whenever an accused declines to state generalities, regardless of frequency.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; The crime of false testimony is consummated in each distinct instance where the accused declines to state their generalities, rendering the prosecution's cumulative approach legally sound.

Parole chiave

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false testimony conviction declining generalities defect in reasoning multiple instances crime inadmissible appeal uso di false generalità falsa dichiarazione della parte sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che afferma come sussista il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che afferma come sussista il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUBTAHIS ACHRAF nato il 07/04/1995 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Achraf Moubtahis avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 16 marzo 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di penale responsabilità ed alla valutazione del compendio probatorio in relazione all'impossibilità di individuare in quale occasione il prevenuto abbia mentito sulle proprie generalità;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che afferma come sussista il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. in ciascuna delle plurime occasioni in cui l'imputato abbia declinato generalità diverse; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Sta islao Scarlini D EP OS kTATOhA.119)E