Italian Supreme Court dismisses appeal claiming false ID document due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Domenico Caravello's appeal inadmissible regarding the falsity of his ID document. The lower court had ruled that the ID card was issued on a blank form removed from the local office, rendering the signatures inherently false. The Court rejected the appeal because the argument constituted mere factual complaints rather than a valid legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or complaints regarding the truth of evidence are inadmissible in the stage of legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO DOMENICO nato a PALERMO il 21/03/1971 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Domenico Caravello avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 19 novembre 2019, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis, comma 1, cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta falsità del documento d'identità indicato in imputazione.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il modulo sul quale era stata redatta la carta di identità era stato sottratto dal relativo ente locale in bianco così che le scritturazioni appostevi non potevano che essere false. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPOSfTTO iN CA. LLER1A .