Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had convicted the appellant of insurance fraud for intentionally substituting herself as the policyholder while another person signed the contract. The Supreme Court ruled that the appellant's complaints regarding the factual basis of the conviction were merely expressions of dissatisfaction and did not constitute valid legal arguments under the principle of admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must address legal errors or procedural vices; mere complaints about factual findings or lack of agreement with the court's assessment of facts are inadmissible as they do not constitute a violation of law.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMECO ANTONIA nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO 11 12/06/1969 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonia Demeco avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 6 aprile 2021, di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non vi fossero dubbi circa il fatto che la prevenuta si fosse intenzionalmente sostituita alla persona offesa, pur concorrendo con altra persona, nello stipulare un contratto assicurativo alla medesima intestato, contratto che, dopo la prima rata, avrebbe inadempiuto, lasciando così gli insoluti a carico della sostituita.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefQn DEPOSITATO IN CANCELLERI