Civil appeal dismissed as inadmissible for mere factual complaints regarding prior acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible because it challenged the lower court's factual findings and prior acquittal. The appellant argued for a new evaluation of the evidence regarding the threat charges, while the lower court had acquitted the defendant due to a lack of corroborating evidence. The Supreme Court ruled that such complaints constitute mere factual grievances rather than legal violations, thus barring them from review at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals against acquittals based solely on factual disputes or dissatisfaction with the assessment of evidence are inadmissible as they do not constitute a violation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MASCELLARO PATRIZIA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 14/10/1970 nel procedimento a carico di: PICCIALLO LUCIA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 14/08/1977 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto dalla parte civile Patrizia Mascellaro avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 dicembre 2020, in cui l'imputata Lucia Picciallo era stata assolta dal reato ascrittole, di minaccia, perché il fatto non sussiste;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio in riferimento al delitto di minaccia, contestata all'imputata al capo A; - alla già intervenuta, in prime cure, assoluzione dell'imputata in ordine al delitto ascrittole ex art. 639 cod. pen. e contestatole al capo B; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base delle intervenute assoluzioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che, considerando il contesto rancoroso in cui si sarebbero svolti i fatti, l'assenza di qualsivoglia riscontro alle affermazioni della denunciante non consentisse di ritenere provate le condotte contestate all'imputata; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente