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Ordinanza — n. 12671/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12671/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGU CONSTANTIN nato il 24/05/1991 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Constantin Bigu avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 dicembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di falso ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto; - al mancato proscioglimento dello stesso ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 12671/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la contraffazione della carta di circolazione del mezzo fosse d'interesse del solo prevenuto, che era il proprietario del medesimo; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego del proscioglimento previsto dall'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione contraffazione di merci uso di un documento falso guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGU CONSTANTIN nato il 24/05/1991 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Constantin Bigu avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 dicembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di falso ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto; - al mancato proscioglimento dello stesso ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la contraffazione della carta di circolazione del mezzo fosse d'interesse del solo prevenuto, che era il proprietario del medesimo; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego del proscioglimento previsto dall'art. 131 bis cod. pen.

è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefact Pali 'AO't CAN4-cILERI