Italian Court dismisses appeal on sentencing length, ruling it falls within trial judge's discretionary power under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Roberto Sabatini's appeal against the Court of Appeal of Turin's sentencing decision inadmissible. Sabatini argued the sentence violated the law and contained motivational defects, but the court found the complaint regarding sentence length manifestly unfounded. The court ruled that quantifying the penalty, including statutory increases, remains within the discretionary power of the trial judge who adhered to the principles of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The length of the penalty imposed for crimes under Art. 495 falls within the discretionary power of the trial judge, who must exercise this power in adherence to the principles set forth in the relevant articles of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINI ROBERTO nato a TORINO il 16/02/1949 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Roberto Sabatini avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 aprile 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati ascrittigli ai sensi dell'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena;
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa (anche in relazione agli aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen.) rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estenso