Italian Court dismisses appeals against conviction for trespass and threats due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Vallelunga, Manfrè, and others inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment confirming convictions for trespass and threats, arguing for specific legal grounds. The court rejected these claims because the arguments regarding sentencing equivalence were discretionary and lacked logical reasoning, while the claim regarding non-punishment was deemed generic and unsubstantiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals against sentencing discretion are inadmissible if not based on arbitrary reasoning or lacking sufficient motivation, and generic claims for non-punishment without reference to concrete facts are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALLELUNGA GIOVANNA nato a TRABIA il 23/09/1966 MANFRE' DOMENICO nato a TRABIA il 25/09/1956 MANFRE CHRISTIAN nato a TRABIA il 08/09/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Vallelunga Giovanna, Manfrè Christian e Manfrè Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di violazione di domicilio (capo A) e del solo Manfrè Domenico per quello di minaccia (capo E);
Ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
Considerato che la doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è generica, poiché si risolve in una formula assertiva di stile, priva di riferimenti alla fattispecie concreta e alla motivazione offerta dal giudice di merito sul punto (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta rosini Stef_94PAa-- zr DEPOSMTO IN CA CELLERIA-I n oogl u q I/