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Ordinanza — n. 12664/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12664/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12664/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Passalacqua Eva avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che le doglianze proposte, che contestano la responsabilità dell'imputata, non sono scandite dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico dell'imputata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale abuso di impianti di telecomunicazioni comunione domestica difetto di manutenzione distribuzione dell'elettricità perdita di sostegno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Passalacqua Eva avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che le doglianze proposte, che contestano la responsabilità dell'imputata, non sono scandite dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico dell'imputata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet M rosini stefme ly- }7 DEPOSITATO IN CAN og