Ordinanza — n. 12664/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Passalacqua Eva avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che le doglianze proposte, che contestano la responsabilità dell'imputata, non sono scandite dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico dell'imputata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Passalacqua Eva avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che le doglianze proposte, che contestano la responsabilità dell'imputata, non sono scandite dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico dell'imputata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet M rosini stefme ly- }7 DEPOSITATO IN CAN og