Criminal appeal dismissed for generic first ground and inadmissible second ground due to clear false document use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the first ground as generic and the second as lacking sufficient factual basis. The appellant argued against the conviction for using forged Nigerian driving licenses, but the court found the evidence of counterfeiting unambiguous. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or if the facts alleged do not contradict the lower court's findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA MATTEO nato a CATANZARO il 26/01/1988 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lamanna Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo 1) e 489 cod. pen. (capo 2); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico, poiché non si misura in modo adeguato con la congrua motivazione fornita dalla Corte di appello sul punto (pag. 2);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 489 cod. pen., è articolato in fatto e fa leva su una rappresentazione soggettiva e parziale del materiale probatorio posto alla base della "doppia conforme di condanna" da cui risulta quanto segue: - l'imputato, che aveva violato la misura di prevenzione con obbligo di dimora (capo A) e stava conducendo un veicolo nonostante fosse privo di patente, ha esibito alla polizia, in sede di controllo, due documenti, spacciandoli come sue patenti di guida rilasciate dalla Repubblica della Nigeria e valide in ambito internazionale; - dagli accertamenti compiuti dalla polizia è emerso che si trattava, pacificamente, di documenti contraffatti (nonostante l'avverbio "verosimilmente" utilizzato, in modo poco avvertito, dal pubblico ministero nel redigere il capo di imputazione), poiché l'imputato era sprovvisto di patente anche in campo internazionale;
Ritenuto che la condotta dell'imputato è quindi certamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen., poiché l'uso è consistito nella esibizione dei documenti falsi alla polizia durante un controllo stradale e che l'imputato non ha interesse ad una riqualificazione del fatto nel più grave delitto di concorso nella formazione del documento falso, che, peraltro, potrebbe essere stato commesso all'estero, con conseguente punibilità del solo uso, in assenza della condizione di punibilità (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta sini St I P np DEPOSITATO Li IN CANC LENA » og