Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for generic and inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Sansalone's appeal against his fraud bankruptcy conviction inadmissible. The appellant raised generic arguments regarding lack of subjective intent and the attribution of aggravating circumstances, which the court found insufficient to challenge the lower court's factual findings. Furthermore, the court rejected the claim for generic mitigating circumstances as inadmissible because such comparative evaluations fall within the discretion of the trial court and require specific reasoning to be reviewed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 69 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the grounds are generic, assertive, or concern discretionary evaluations of mitigating circumstances that lack logical reasoning or arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSALONE VINCENZO nato a CROTONE il 11/04/1968 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; i Rilevato che l'imputato Sansalone Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che il primo motivo proposto, che contesta il difetto di prova circa l'elemento soggettivo del reato in relazione ad una attività gestoria interamente svolta dal padre dell'imputato, è generico, poiché non si misura con la risposta già fornita dalla Corte di appello: l'imputato si occupava della gestione della società di cui era amministratore ed è l'autore materiale dei prelievi di 90mila euro in cui si sostanzia una delle condotte distrattive;
Considerato che il secondo motivo, circa la non riferibilità all'imputato del dell'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità, è inedito e comunque è manifestamente infondato in ragione della natura oggettiva della circostanza aggravante; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall., è meramente assertiva ed evita di misurarsi con gli argomenti posti a sostegno della pronuncia di condanna; Considerato che il quarto motivo, che invoca un giudizio ex art. 69 cod. pen. in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, come nella specie, per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta sini S t DEPOSITATO IN C r' Ell-1.1