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Ordinanza — n. 12658/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12658/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12658/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DICOLOMBI ELENA nato a LECCO il 03/07/1957 RAIDICH MARILENA nato a TRENTO il 15/04/1991 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Raidich MQrilena e Dicolombi Elena ricorrono avverso o la sentenza della Corte di appello di orimche ha confermato la condanna delle ricorrenti per il reato di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità delle imputate, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7 e 8) Considerato che il secondo motivo, che invoca la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen., è manifestamente infondato, poiché presuppone la derubricazione del fatto nel delitto di violazione di domicilio, che però è stata esclusa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello;

Regesto Legislator

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art. 162-ter cod. pen; Ordinanza — n. 12658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indagine per furto testimonianza della vittima abbandono del procedimento per truffa prove acquisite illegalmente accertamento insufficiente dei fatti furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 162-ter cod. pen
7 e 8) Considerato che il secondo motivo, che invoca la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen., è manifestamente infondato, poiché presuppone la derubricazione del fatto nel delitto di violazione di domicilio, che però è stata esclusa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DICOLOMBI ELENA nato a LECCO il 03/07/1957 RAIDICH MARILENA nato a TRENTO il 15/04/1991 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Raidich MQrilena e Dicolombi Elena ricorrono avverso o la sentenza della Corte di appello di orimche ha confermato la condanna delle ricorrenti per il reato di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità delle imputate, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7 e 8) Considerato che il secondo motivo, che invoca la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen., è manifestamente infondato, poiché presuppone la derubricazione del fatto nel delitto di violazione di domicilio, che però è stata esclusa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello;

Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe ,PA orosi ni Stefrio,F>a O DEPOSITATO