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Sentenza — n. 12657/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12657/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12657/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputata Paci Monia ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. (capo A) e 55 d. Igs.n. 231 del 2007 (ora 493er cod. pen.), commessi il 9 aprile 2010, riconoscendo la recidiva reiterata e specifica;

Regesto Legislator

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artt. 624-bis cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 493-ter cod. pen; Sentenza — n. 12657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali termini di ricorso criminalità persistente offesa al credito credito contestato guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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artt. 624-bis cod. pen
L'imputata Paci Monia ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen.
art. 161 cod. pen
99 comma sesto, alla entità della pena irrogata con le precedenti condanne (nella specie sei mesi); - ergo, per il reato di furto in abitazione (all'epoca punito con la pena detentiva massima di sei anni), il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni sei e mesi sei e quello massimo ex art. 161 cod. pen.
art. 493-ter cod. pen
(in ragione della recidiva) è pari ad anni dieci e mesi dieci; - per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACI MONIA nato a TORINO il 21/09/1976 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputata Paci Monia ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. (capo A) e 55 d. Igs.n. 231 del 2007 (ora 493er cod. pen.), commessi il 9 aprile 2010, riconoscendo la recidiva reiterata e specifica;

2. Il ricorso non è inammissibile, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, rispettivamente, il 9 febbraio 2021 e il 9 aprile 2020 sono decorsi i termini di prescrizione dei reati di cui al capo A) e di cui al capo B), in quanto: - ai fini del calcolo del termine ordinario di prescrizione, l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen. non può essere superiore, ai sensi dell'art. 99 comma sesto, alla entità della pena irrogata con le precedenti condanne (nella specie sei mesi); - ergo, per il reato di furto in abitazione (all'epoca punito con la pena detentiva massima di sei anni), il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni sei e mesi sei e quello massimo ex art. 161 cod. pen. (in ragione della recidiva) è pari ad anni dieci e mesi dieci; - per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (punito con la pena detentiva massima di cinque anni) il termine ordinario è di anni sei di reclusione, quello massimo di anni dieci; - non risultano periodi di sospensione del corso del corso della prescrizione.

3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet 1orosini DEPOSITATO IN CANC