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Sentenza — n. 12656/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12656/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12656/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Puccini Marcello ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.481 cod. pen., commesso il 20 luglio 2011. Il ricorso non è inammissibile, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 15 luglio 2020 tenuto conto di un periodo di sospensione di un anno, sette mesi e ventisei giorni (come risulta dal testo della sentenza impugnata, cfr. pag.4).

Regesto Legislator

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art. 481 cod. pen; Sentenza — n. 12656/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen., commesso il 20 luglio 2011. Il ricorso non è inammissibile, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 15 luglio 2020 tenuto conto di un periodo di sospensione di un anno, sette mesi e ventisei giorni (come risulta dal testo della sentenza impugnata, cfr. pag.4).

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per falsità atti ritardo ingiustificato dell'azione penale procedimento penale pendente procedimento in corso false dichiarazioni senza giuramento verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 481 cod. pen
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 481 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUCCINI MARCELLO nato a LIVORNO il 22/06/1949 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Puccini Marcello ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.481 cod. pen., commesso il 20 luglio 2011.

2. Il ricorso non è inammissibile, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 15 luglio 2020 tenuto conto di un periodo di sospensione di un anno, sette mesi e ventisei giorni (come risulta dal testo della sentenza impugnata, cfr. pag.4).

3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 481 cod. pen. è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta osini DEPOSITATO IN CANCELLER