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Ordinanza — n. 12655/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grievances concern only sentencing and mitigation under Art. 69 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12655/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Djurdjevic Entoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance conviction for aggravated burglary but limited his grievances to the sentencing length and the failure to apply mitigating circumstances under Article 69 of the Penal Code. The court rejected these points because the lower court already provided adequate reasoning on these matters, which fall within the discretionary power of the sentencing judge.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances concern only the assessment of the penalty or the application of mitigating circumstances, as these issues are reserved to the discretion of the sentencing judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion mitigating circumstances Article 69 Penal Code Court of Cassazione violazioni della legge sulle armi furto di lieve entità delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Ritenuto che le uniche doglianze proposte riguardano la misura della pena e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art. 69 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 69 cod. pen
Ritenuto che le uniche doglianze proposte riguardano la misura della pena e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJURDJEVIC ENTONI nato a BRESCIA il 09/08/1994 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Djurdjevic Entoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, per il reato di furto aggravato in abitazione che gli ha permesso di asportare armi, munizioni, macchine fotografiche, numerosissimi obiettivi fotografici, orologi e oggetti in oro;

Ritenuto che le uniche doglianze proposte riguardano la misura della pena e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art. 69 cod. pen. e sono pertanto inammissibili avuto riguardo alla sussistenza della idonea motivazione offerta su detti punti dal giudice di merito nella cui discrezionalità rientra la graduazione della pena (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett rosini st Z DEPOS!TATO IN CA ELLERIAy . A 5 AP » ;i_