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Ordinanza — n. 12654/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to material error in sentencing reasoning regarding recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for threats under Article 612 of the Penal Code, which included a recidiva enhancement under Article 99, despite the lower court incorrectly labeling the sentencing logic as 'continuation' in its written reasoning. The court found the first ground of appeal manifestly unfounded because the appellate court applied the correct recidiva increase based on the base sentence, merely making a clerical error in its motivation, while the second ground regarding sentence severity was also rejected as unfounded due to the lower court's discretionary grading.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma secondo cod. pen.; Art. 99 comma quarto cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: A material error in the motivation distinguishing between 'continuation' and 'recidiva' does not render an appeal admissible if the correct legal provision was applied to the base sentence.

Parole chiave

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recidiva continuzione errore materiale motivation inammissibilita Art. 612 cod. pen. Art. 99 cod. pen. minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma secondo cod. pen.
Art. 99 comma quarto cod. pen.
pen, con la recidiva ex art. 99, comma quarto cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 635 cod. pen
pen.; rideterminando la pena in mesi tre e giorni dieci di reclusione, previa assoluzione dal reato di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIJAK MIROSLAW WALDEMAR nato a WALBRZYCH( POLONIA) il 22/03/1963 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Kijak Miroslaw Waldemar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 comma secondo cod. pen, con la recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen.; rideterminando la pena in mesi tre e giorni dieci di reclusione, previa assoluzione dal reato di cui all'art. 635 cod. pen. perché non previsto dalla legge come reato;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della continuazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non ha affatto riconosciuto la continuazione tra due episodi di minaccia, ma sulla pena base (di mesi due di reclusione) ha applicato un aumento di due terzi per la già riconosciuta recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen., compiendo, in motivazione, un errore materiale, laddove parla di "continuazione" invece che di "recidiva" (pag. 4), come si evince dal dispositivo; Considerato che il secondo motivo, afferente alla entità della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, viene sorretta nella specie da una congrua motivazione conforme ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consiglier e stensore Il Presidente Elisabet0 orosini Stefrafici DEPOSITATO IN CANCELLERIle n<r7