Ordinanza — n. 12653/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAIN ISMAIL nato il 10/09/1986 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Shain Ismail ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis e 496 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12653/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la doglianza sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché, a fronte di una motivazione che valorizza il furto di oggetto in oro, non indica alcun elemento specifico che avrebbe dovuto condurre a una diversa decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAIN ISMAIL nato il 10/09/1986 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Shain Ismail ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis e 496 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
Considerato che la doglianza sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché, a fronte di una motivazione che valorizza il furto di oggetto in oro, non indica alcun elemento specifico che avrebbe dovuto condurre a una diversa decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere etensore Il Presidente Elisabett Mrosini StefmPa.leyr,ka_ th" D:2 C Sr;" ATO IN CA CELLERIA O 5 R2