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Ordinanza — n. 12652/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12652/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12652/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO BENITO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/10/1995 avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO/ dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Amico Benito ricorre avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena - sono manifestamente infondate, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria e si è espresso sulla congruità della pena; sono generiche poiché non indicano quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla decisione richiesta; inoltre esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 129 c.p, artt. 47 c.p; Ordinanza — n. 12652/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. sull'ulteriore motivo aggiunto, inerente alla violazione dell'art. 129 c.p.p., anche con riferimento agli artt. 47 c.p., 448, 530 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lettere b) e c) c.p.p., motivo comunque estraneo al citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pene condizionali mancata attuazione degli accordi illeciti adeguamento della pena divieto di doppia punibilità composizione amichevole pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
sull'ulteriore motivo aggiunto, inerente alla violazione dell'art. 129 c.p.p., anche con riferimento agli artt.
artt. 47 c.p
129 c.p.p., anche con riferimento agli artt. 47 c.p., 448, 530 c.p.p., ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO BENITO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/10/1995 avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO/ dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Amico Benito ricorre avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena - sono manifestamente infondate, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria e si è espresso sulla congruità della pena; sono generiche poiché non indicano quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla decisione richiesta; inoltre esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Considerato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. sull'ulteriore motivo aggiunto, inerente alla violazione dell'art. 129 c.p.p., anche con riferimento agli artt. 47 c.p., 448, 530 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lettere b) e c) c.p.p., motivo comunque estraneo al citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consiglìer stensore Il Presidente Elisab orosini DErn5:!7;''.7-0 ft4 CAM