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Ordinanza — n. 12651/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by accused against GIP sentence rejected as inadmissible under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Donav Jalal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Jalal personally submitted the appeal against the GIP sentence without a qualified defense attorney, violating procedural requirements. The court ruled that appeals must be filed by a registered defense attorney to ensure proper legal representation and procedural regularity.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a GIP sentence must be filed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal defense attorney requirement special roll registration GIP sentence appeal inadmissible appeal court costs award personal filing invalidity allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONAV JALAL (CUI 01R38UI) nato il 06/10/1980 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Donav Jalal propone personalmente ricorso avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett rosini Stefpa:-.:.‘„ OS1.11à3 O M CANCELLO-AIA ........... 1\0 it22