Ordinanza — n. 12650/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 11/05/1971 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Manzo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 469 e 497-bis cod. pen. (capo F) e 640, 494 cod. pen. (capo T), commessi il 16 luglio 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché il termine di cui all'art. 157-161 cod. pen.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 12650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 469 e 497-bis cod. pen. (capo F) e 640, 494 cod. pen. (capo T), commessi il 16 luglio 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché il termine di cui all'art. 157-161 cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 11/05/1971 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Manzo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 469 e 497-bis cod. pen. (capo F) e 640, 494 cod. pen. (capo T), commessi il 16 luglio 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché il termine di cui all'art. 157-161 cod. pen.
è decorso il 13 aprile 2021, quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta il 3 dicembre 2020 (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), tenuto conto di 453 giorni di sospensione (61 giorni dal 13 dicembre 2013 al 12 febbraio 2014 per rinvio su richiesta difensore; 238 giorni dal 25 maggio 2016 al 18 gennaio 2017 per rinvio astensione difensore; 154 giorni dal 18 gennaio 2017 al 21 giugno 2017 per rinvio astensione difensore); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente orosini Stefqqp,f, › DEPOSITATO IN CAN ELLER1A o