Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12650/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12650/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 11/05/1971 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Manzo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 469 e 497-bis cod. pen. (capo F) e 640, 494 cod. pen. (capo T), commessi il 16 luglio 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché il termine di cui all'art. 157-161 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 469 e 497-bis cod. pen. (capo F) e 640, 494 cod. pen. (capo T), commessi il 16 luglio 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché il termine di cui all'art. 157-161 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per falsità atti uso di false generalità falsificazione di monete esibizione dei documenti d'identità perseguimento penale per truffa denuncia mendace
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 11/05/1971 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Manzo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 469 e 497-bis cod. pen. (capo F) e 640, 494 cod. pen. (capo T), commessi il 16 luglio 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché il termine di cui all'art. 157-161 cod. pen.

è decorso il 13 aprile 2021, quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta il 3 dicembre 2020 (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), tenuto conto di 453 giorni di sospensione (61 giorni dal 13 dicembre 2013 al 12 febbraio 2014 per rinvio su richiesta difensore; 238 giorni dal 25 maggio 2016 al 18 gennaio 2017 per rinvio astensione difensore; 154 giorni dal 18 gennaio 2017 al 21 giugno 2017 per rinvio astensione difensore); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente orosini Stefqqp,f, › DEPOSITATO IN CAN ELLER1A o