Criminal appeal dismissed for generic lack of specific arguments regarding sentencing mitigation and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmelina Rodoquino inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was a generic challenge to the lack of specific reasoning regarding mitigating versus aggravating circumstances under Article 61(10) of the Penal Code. The court rejected this because the appellant failed to identify which specific positive elements were overlooked or why a milder penalty should have been applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 10 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the positive elements omitted by the judge or the reasons for rejecting the application of mitigating circumstances.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODOQUINO CARMELINA nato il 03/04/1962 avverso la sentenza del 08/09/2020 del GIUDICE DI PACE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Rodoquino Carmelina ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Verbania che l'ha condannata alla pena di euro 300 di multa per avere rivolto minacce a due pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'assenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è generico, poiché non indica quali elementi positivi, in tesi trascurati, avrebbero dovuto condurre il giudice a riconoscere la prevalenze delle circostanze attenuanti generiche, benevolmente concesse all'imputata, rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. e ad applicare una pena ancora più mite rispetto a quella inflitta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe a orosini Stlnyplyt ,„b, DEPOSITATO IN CA C ERIA 0 5