Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of correlation between request and sentence regarding conditional suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the defendant's request for conditional suspension of sentence lacked correlation with the actual agreement reached. Although the defendant argued for both a principal request and a subordinate one, the prosecutor only consented to the subordinate request, which explicitly excluded the suspension benefit. Consequently, the court ruled that no defect of consent or mismatch existed, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: An appeal based on a lack of correlation between the request and the sentence is inadmissible when the agreement reached by the parties explicitly excludes the benefit sought in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIDOTTO ROBERTO nato il 03/06/1953 avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vidotto Roberto ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia che, recependo l'accordo tra le parti, ha applicato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato bancarotta fraudolenta patrimoniale;
Considerato che l'unica doglianza proposta - che deduce un vizio attinente alla espressione della volontà dell'imputato e il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato; Considerato, invero, che l'imputato ha formulato due richieste: una principale con previsione del beneficio ex art. 163 cod. proc. pen. e una subordinata, priva del beneficio; e rilevato che l'accordo si è formato solo su quella subordinata, poiché il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso soltanto alla istanza subordinata;
Ritenuto che in tale ipotesi va escluso, all'evidenza, sia un vizio del consenso, in quanto l'imputato aveva formulato una istanza subordinata, sia un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dato che il giudice si è limitato a recepire l'unico accordo raggiunto che escludeva la concedibilità della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta oro