Italian Court dismisses appeal against peace court verdict for public outrage as inadmissible due to jurisdictional rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Giovanni Gambino's appeal against the Ivrea Tribunal's confirmation of his conviction for public outrage inadmissible. Gambino argued against the lower court's decision, but the court found the objection non-deducible under specific procedural articles regarding appeals against peace court judgments. Consequently, the appeal was rejected, and Gambino was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against judgments of the peace court for public outrage are inadmissible if not filed within the strict time limits or if the objection is not properly deducible under the relevant procedural provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO GIOVANNI nato a MONZA il 23/02/1971 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gambino Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che viene coltivato un motivo unico ai sensi dell'art. 606. Comma 1, lett. e). cod. proc. pen. e ritenuto che la censura non è deducibile a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, trattandosi di ricorso avverso sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab orosini Stefp3itip, ,30 DE:7 0`.17. ?\"(-0 N CA (sELLERIA O