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Ordinanza — n. 12646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO EMANUELE nato a GELA il 03/08/1956 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Federico Emanuele ricorre avverso la sentenza della c_ALAArsh''Az," Corte di appello di'kF3c - .1 che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali consistito nel colpire Lo Bartolo Vincenzo con un coltello a serramanico così da provocare una "ferita da taglio penetrante del gluteo sinistro";

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la denunciata inosservanza dell'art. 62 n. 2 cod. pen. è manifestamente insussistente, giacché il diniego della attenuante della provocazione, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla reazione spropositata dell'imputato a fronte della mancata restituzione di un prestito di 20 euro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesione al piede lesioni personali causalità del colpo di frusta lesione alla spalla trauma alla mano vittima di infortunio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO EMANUELE nato a GELA il 03/08/1956 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Federico Emanuele ricorre avverso la sentenza della c_ALAArsh''Az," Corte di appello di'kF3c - .1 che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali consistito nel colpire Lo Bartolo Vincenzo con un coltello a serramanico così da provocare una "ferita da taglio penetrante del gluteo sinistro";

Ritenuto che i due motivi proposti, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza aggravante della provocazione, sono inammissibili poiché si fondano su una ricostruzione del fatto (la vittima avrebbe inseguito l'imputato in strada e avrebbe preso a calci la vettura dell'imputato) che è difforme da quella posta alla base della decisione (la vittima non ha restituito un prestito di 20 euro all'imputato, quest'ultimo, dicendo "oggi mi dai 20 euro se no ti faccio vedere chi sono" aveva raggiunto la propria autovettura dove aveva preso un coltello a serramanico con il quale aveva colpito Lo Bartolo alla natica sinistra);

Considerato che la denunciata inosservanza dell'art. 62 n. 2 cod. pen. è manifestamente insussistente, giacché il diniego della attenuante della provocazione, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla reazione spropositata dell'imputato a fronte della mancata restituzione di un prestito di 20 euro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabettza7Morosini DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 5