Criminal appeal dismissed as inadmissible for new grounds and challenging fact-finding on concourse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Canali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Canali challenged a second-instance conviction for concourse in personal injuries, arguing against the court's assessment of facts and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge and that the new ground of non-punishability was improperly introduced.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal against a judgment of conviction is inadmissible if it raises new grounds of non-punishability or challenges the factual evaluation of the trial court, which is reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI GIUSEPPE nato a PARMA il 07/04/1972 avverso la sentenza del 12/08/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Canali Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per aver concorso nel reato di lesioni personali, materialmente commesso da Incerti Boris, con l'uso di un mattarello; Ritenuto che il primo motivo proposto, che contesta la configurabilità di un concorso nel reato, mira alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 3): Rilevato che il motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è nuovo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe orosini Stef DEPOSITATO IN CANCELLERIA I. £1