Sentenza — n. 12644/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputato Xhafa Klevis ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., commesso il 4 maggio 2013. Il ricorso non è inammissibile, quantomeno alla luce del terzo motivo sul vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 489 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 12644/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 489 cod. pen., commesso il 4 maggio 2013. Il ricorso non è inammissibile, quantomeno alla luce del terzo motivo sul vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XHAFA KLEVIS nato il 01/08/1987 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato Xhafa Klevis ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., commesso il 4 maggio 2013.
2. Il ricorso non è inammissibile, quantomeno alla luce del terzo motivo sul vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen..
3. Va allora rilevato che, in difetto delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato è decorso il 4 novembre 2020.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 Il Consiglier stensore Il Presidente Elisabe a orosini DEPOSITATO IN CAN(2f.LLF.RIA .2! 0 5 ult 022 -