Ordinanza — n. 12643/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO MICHELE nato a BARI il 03/12/1988 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coviello Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per un tentato furto in abitazione, commesso il 28 dicembre 2012, riducendo però, sensibilmente, la pena a quella di mesi dieci di reclusione ed euro 215,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 619 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO MICHELE nato a BARI il 03/12/1988 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coviello Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per un tentato furto in abitazione, commesso il 28 dicembre 2012, riducendo però, sensibilmente, la pena a quella di mesi dieci di reclusione ed euro 215,00 di multa.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO MICHELE nato a BARI il 03/12/1988 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coviello Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per un tentato furto in abitazione, commesso il 28 dicembre 2012, riducendo però, sensibilmente, la pena a quella di mesi dieci di reclusione ed euro 215,00 di multa.
Rilevato che il primo motivo è generico, poiché si limita a invocare una pena più mite, senza individuare vizi della motivazione a fronte di un trattamento sanzionatorio alquanto benevolo concesso dal giudice di appello; Considerato che il secondo motivo, che contesta l'erronea diminuzione di un terzo apportata, in ragione del rito prescelto alla pena pecuniaria, non individua un vizio ex art. 606 cod. proc. pen., ma soltanto un mero errore di computo della pena, emendabile con la procedura di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciare annullamento: invero, applicando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato alla pena pecuniaria di euro 320 di multa, si ottiene 213 euro e non 215 euro, come erroneamente computato in sentenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre l'errore di calcolo della pena, segnalato dal ricorrente, consiglia di mandare il ricorrente esente dal pagamento delle spese processuali e del pagamento della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Visto l'art. 619 cod. proc. pen. corregge la determinazione della pena pecuniaria da euro 215,00 a euro 213,00. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/03/2022 Il Consiglier stensore Il Presidente Elisabe rosini DEPOSITATO IN C N LLERIA .... oqq,, 0 5 AP2O2Z !L CANCE LLIE- T ESPERTO Paola- manti Al sig. Presidente titolare della Quinta sezione penale Maria Vessichelli Oggetto: udienza settima sezione penale del 09/03/2022 - R.G. n. 13009/2021 Si segnala che, per mero errore materiale, il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza riporta la dicitura «visto l'art. 620, lettera l), cod. proc. pen.» invece di quella corretta «Visto l'art. 619 cod. proc. pen.». Sia nel dispositivo sia nella motivazione della sentenza depositata è stata inserita la dicitura corretta. Con osservanza Roma, 14 marzo 2022 Il Consigliere e tensore Il Presidente Elisabetta M Morosini