Ordinanza — n. 12640/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVIA NICOLA nato a BARI il 22/09/1971 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Favia Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che il ricorso si esaurisce in un assunto astratto circa l'assenza di prova della responsabilità dell'imputato, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12640/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVIA NICOLA nato a BARI il 22/09/1971 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Favia Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che il ricorso si esaurisce in un assunto astratto circa l'assenza di prova della responsabilità dell'imputato, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVIA NICOLA nato a BARI il 22/09/1971 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Favia Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che il ricorso si esaurisce in un assunto astratto circa l'assenza di prova della responsabilità dell'imputato, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta orosini Stty$112-FAk.k,, DEPCf.2, TATO IN CANCELLERIA • O 5 A 2