Cassation court dismisses appeal against theft conviction for lack of discretionary review of sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a better balance between mitigating and aggravating circumstances regarding the theft of tools, but the court found this a matter of discretionary merit judgment. Since the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical, the cassation court refused to re-evaluate the sentencing balance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The balance between mitigating and aggravating circumstances is a discretionary judgment of merit that escapes cassation review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCO RICCARDO nato a CERIGNOLA il 19/10/1990 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bacco Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il furto di due trapani e di una smerigliatrice; Considerato che il primo motivo proposto, che contesta il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto: - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - nel richiedere l'attenuante del danno di particolare tenuità, il ricorrente da riferimento al valore del lucchetto rotto (50 euro) non a quello, ben più significativo, della refurtiva, restituita solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla congruità della pena, mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere e nsore Il Presidente Elisabetta • osini Stettii3112-1,e4.- OSTATO IN CAN LLERIA o