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Ordinanza — n. 12637/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaint lacking substantive criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12637/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Pompa Raffaella inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal consisted of factual complaints without the required substantive critique of the appellate court's reasoning. The court ruled that the lower court had thoroughly analyzed the incriminating elements against the defendant, rendering the appeal insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be based on a substantive criticism of the lower court's reasoning; mere expressions of dissatisfaction or factual complaints without such critique are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal substantive criticism factual complaints Cassation procedure procedural costs difesa contro le pratiche commerciali illecite risarcimento alle vittime di reati accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA RAFFAELLA nato a FOGGIA il 12/03/1989 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Pompa Raffaella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per alcuni episodi di furto di merce, commessi ai danni di supermercati; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputata, è costituito da mere doglianze di fatto e non è scandito dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico dell'imputata (cfr. pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presiden