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Ordinanza — n. 12636/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against fraud conviction for lack of substantive grounds and discretionary sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Rosati Romolo and Rosati Pietro inadmissible regarding their convictions for fraudulent bankruptcy. The appellants argued for generic mitigating circumstances and contested the equivalence of sentencing factors, but the court found their arguments infounded or lacking in logical reasoning. Consequently, the appeals were rejected because the lower court provided sufficient motivation for its discretionary decisions without arbitrary outcomes.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the first instance judgment provides a congruent reference to decisive elements or if the balance of circumstances is based on a non-arbitrary, adequately motivated discretion typical of the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing equivalence balance discretionary judicial power fraudulent bankruptcy conviction bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 595 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSATI ROMOLO nato a ROMA il 01/04/1945 ROSATI PIETRO nato a ROMA il 25/03/1970 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Rosati Romolo e Rosati Pietro ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che l'unico motivo proposto da Rosati Romolo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie laddove la Corte di appello evidenzia come il fallimento in rassegna si inserisca in un disegno criminoso di più vasto raggio che coinvolge le altre società fallite del gruppo Rosati (pag. 7);

Rilevato che medesima sorte segue l'unico motivo proposto da Rosati Pietro, che contesta il giudizio di bilanciamento espresso in meri termini di equivalenza, dato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe a)Morosini S te35 DE2_,O....41-ATO %N CANC LLE.R1A QIL C