Criminal appeal dismissed for lack of arguments and failure to challenge already granted general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carano Enzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Carano argued that the lower court lacked proof of his responsibility and failed to justify the denial of general mitigating circumstances, though these were already granted in the first instance. The court rejected these claims because the appeal consisted merely of assertions without supporting arguments and ignored the fact that the mitigating circumstances had been previously awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of bare assertions regarding lack of evidence or motivation without providing specific arguments, particularly when the contested circumstances were already granted in the first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANO ENZO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 06/07/1990 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Carano Enzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il ricorso si esaurisce nella mera enunciazione di mancanza di prova della responsabilità e difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno e senza tener conto che le attenuanti generiche sono state concesse sino dal primo grado di giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta 1orosini DEPOSITATO IN CANC ILLER1A :9-7f -,,;n oggi, 0 5 A iO22