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Ordinanza — n. 12633/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for excessive sentence as it lacks procedural vices and ignores prior mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Gjoni Ervis inadmissible regarding the sentence for aggravated burglary. The appellant argued the penalty was disproportionate, but the court found no procedural flaws under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Since the lower court had already applied statutory mitigating circumstances, the request for further reduction was deemed unfounded and redundant.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 62, n. 6 e 62-bis c.p.; The appeal must identify a real procedural defect to be admissible, and requests for further sentence reduction based on factors already considered by the trial court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect proportionality of sentence mitigating circumstances Code of Criminal Procedure furto di lieve entità indagine per furto licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Considerato che l'unico motivo proposto, attinente alla congruità della pena, non individua alcun reale vizio ex art. 606 cod.
Art. 62, n. 6 c.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 606 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo proposto, attinente alla congruità della pena, non individua alcun reale vizio ex art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJONI ERVIS nato il 26/02/1992 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gjoni Ervis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, aggravato; riducendo però la pena ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6 e 62-bis cod. pen. prevalenti sulle contestate aggravanti;

Considerato che l'unico motivo proposto, attinente alla congruità della pena, non individua alcun reale vizio ex art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a rivendicare una ulteriore riduzione della pena sulla scorta di elementi già considerati dal giudice di merito nella già concessa attenuazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consiglier-sensore Il Presidente Elisabett osini stelttua DEPO;.'.-ITATO IN CAN ........