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Ordinanza — n. 12631/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding excessive penalty and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12631/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Taormina's appeal against his conviction for burglary inadmissible. The appellant argued the sentence was excessive and generic mitigating circumstances were wrongly denied, but the court found these grounds insufficient for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a new evaluation of the proportionality of the penalty or contests the denial of generic mitigating circumstances without providing specific grounds that contradict the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive penalty review generic mitigating circumstances burglary conviction cassation procedure luogo del reato imputazione di furto diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 19/02/1992 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Taormina Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con riguarda l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché mira, nel giudizio di cassazione, ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pag. 2 sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie laddove la Corte di appello recepisce la valutazione del Tribunale circa la ritenuta ostatività dei precedenti specifici (cfr. pag. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe orosini Stef.An,p ava- (_30( DEPOSrATOACA ELLEFo i