Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cinardo Ivo Gaetano inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft of wooden planks. The appellate court had already addressed all substantive arguments regarding lack of motivation, aggravating circumstances, mitigating factors, and recidivism with sufficient reasoning. Consequently, the court found the appeal's grounds to be merely repetitive and lacking specificity, leading to the dismissal of the request for acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; mere repetition of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance renders the appeal inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINARDO IVO GAETANO nato a RAVENNA il 13/08/1983 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Cinardo Ivo Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il furto di 25 bancali in legno, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - sulla carenza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, la Corte di appello pone in luce come l'imputato sia stato colto nel mentre stava scaricando la refurtiva da un veicolo (che fosse un furgone o un minivan è circostanza del tutto irrilevante); - sulla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone, il giudice di appello specifica che il teste oculare ha notato tre persone, poco importa che ne siano state identificate soltanto due; - sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del danno, alla luce del valore dei bancali sottratti (circa 250 euro); - sulla esclusione della recidiva, il giudice di secondo grado ha reso una adeguata motivazione circa il vaglio della condotta criminosa come espressione di una crescente pericolosità sociale dell'imputato "sistematicamente dedito" alla commissione di reati contro il patrimonio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consiglier stensore Il Presidente Elisabet orosini Stefq kj r r_ pffiCr--13-5" DEP