Criminal appeal dismissed as generic and inadmissible due to lack of specific argumentation and prior recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ficcaglia Manuel inadmissible. The appellant argued for attempted theft and suspension of sentence, but the court found the first ground generic as it ignored the factual finding of consummated theft, and the second ground inadmissible due to prior recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the factual findings of the lower court, or if it is based on grounds already considered and rejected in previous proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICCAGLIA MANUEL nato a FIDENZA il 17/01/1985 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Ficcaglia Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna del predetto imputato per il furto di una bicicletta; Ritenuto che il primo motivo proposto — con il quale si invoca la configurabilità del tentativo — è generico, poiché non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito: "il reato è consumato perché il prevenuto sollevò la bici e la portò via";
Considerato che il secondo motivo — che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena — è inedito e comunque non tiene conto che l'imputato è gravato da una recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen. e ha già ottenuto in passato il beneficio ex art. 163 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisa Morosini Stef,3rry a II