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Ordinanza — n. 12626/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12626/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12626/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCLEMENTE SALVATORE nato a ERICE il 10/06/1974 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Sanclemente avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 ottobre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di violenza privata e di tentata violenza privata; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12626/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto furto aggravato abbandono del procedimento per truffa furto per mestiere difesa contro le pratiche commerciali illecite reato impossibile
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCLEMENTE SALVATORE nato a ERICE il 10/06/1974 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Sanclemente avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 ottobre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di violenza privata e di tentata violenza privata; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle ipotesi della desistenza o del recesso attivo; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza in riferimento all'inconfigurabilità delle ipotesi invocate in caso di tentativo compiuto;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio_Stanislao Scarlini Stef,7 Palla DEPOTTATO IN CAN LLERIA oggi