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Sentenza — n. 12625/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12625/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARA ANNA nato a PALERMO il 12/08/1961 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Anna Lazzara avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 ottobre 2020, di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il delitto ascrittole di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, già riconosciuto dall'ente erogatore; - all'avvenuta sottrazione dell'energia elettrica; - alla riconosciuta aggravante della violenza sulle cose; - al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12625/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARA ANNA nato a PALERMO il 12/08/1961 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Anna Lazzara avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 ottobre 2020, di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il delitto ascrittole di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, già riconosciuto dall'ente erogatore; - all'avvenuta sottrazione dell'energia elettrica; - alla riconosciuta aggravante della violenza sulle cose; - al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna;

Parole chiave

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aggravamento della servitù aggravamento della pena favoreggiamento risarcimento per atto illecito infrazione qualificata fine di indebito profitto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARA ANNA nato a PALERMO il 12/08/1961 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Anna Lazzara avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 ottobre 2020, di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il delitto ascrittole di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, già riconosciuto dall'ente erogatore; - all'avvenuta sottrazione dell'energia elettrica; - alla riconosciuta aggravante della violenza sulle cose; - al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna;

Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente, e la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - l'allaccio abusivo serviva l'immobile a disposizione della prevenuta che solo grazie al medesimo era fornite della necessaria energia elettrica; - l'allacciamento era stato operato modificando il cavo dell'ente erogatore e quindi modificando lo stesso;

Considerato, tuttavia, che il primo motivo, sul diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno non appare manifestamente infondato e che pertanto è decorso il termine di prescrizione del reato (assorbendo così la censura spesa nel quarto motivo),

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefar9. pal.1*› DEPOSITATO IN CA CELLERIA