Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate law and lack logical flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility based on alleged violations of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, and the lower court's decision was logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or lack of logical flaws in the lower court's reasoning are inadmissible as they do not constitute a violation of law.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO DANIELE nato a PALERMO il 19/04/1978 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Daniele Caravello avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 novembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, poi, che sul punto la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'accertamento della responsabilità del prevenuto poggiasse sulle indicazioni fornite dalla persona offesa, sull'individuazione fotografica dell'imputato, sugli accertamenti eseguiti dagli operanti come riassunti da pagina 4 della sentenza impugnata;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini ullat- Stlyj 0,Aku- DEPOSITATO IfiCAN U 5 A LERLA