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Ordinanza — n. 12622/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for lighter sentence due to lack of concrete mitigating elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12622/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Belladonna Lorenzo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confirmed conviction for aggravated theft solely by requesting the minimum sentence without specifying any concrete mitigating factors that were allegedly overlooked. The court rejected this because the appeal was intrinsically generic, failing to identify specific elements that would justify further leniency.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a criminal sentence must be specific and substantiated; a generic request for the minimum penalty without concrete grounds for mitigation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds minimum sentence request lack of concrete mitigation court costs and fine prova del DNA prove inattendibili identificazione forense

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLADONNA LORENZO nato a PALERMO il 10/08/1995 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Belladonna Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto — con il quale si contesta l'entità della pena — è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in una richiesta di applicazione del minimo della pena, senza l'indicazione di quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre ad una ulteriore mitigazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe dorosini Stefr Pà11a,„ v DEPCT.,iTATO !N CANCELLERI