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Ordinanza — n. 12620/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12620/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability and the application of aggravating circumstances, arguing violations of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, which are not permitted in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court based solely on factual disputes or dissatisfaction with the court's assessment of evidence are inadmissible as they do not raise legal questions.

Parole chiave

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cassation admissibility factual complaints mere doglianze aggravating circumstances civil liability Italian criminal procedure legal vs factual review gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRITELLO SALVATORE nato a PATERNO il 11/06/1983 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Miritello avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 settembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - alla configurabilità della circostanza aggravante dell'art. 61 n. 1 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - alla conferma delle statuizioni civili;

Ritenuto che il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, in ordine al delitto aggravato ascrittogli (ed alla conseguente responsabilità civile), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sui medesimi punti, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - la prova della responsabilità del prevenuto era attendibilmente fondata sulla deposizione della persona offesa che aveva ricevuto puntuale riscontro dalla certificazione medica acquisita e dalle ulteriori dichiarazioni raccolte; - la circostanza aggravante derivava dal moto interiore del tutto ingiustificato che aveva determinato l'agire dell'imputato; - congruenti a tale quadro erano le statuizioni civili;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 7 1 :\e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste 13P pLe. DEPOS!TATO !N CANC