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Ordinanza — n. 12619/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, ruling procedural and substantive arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12619/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Strazzanti inadmissible regarding his conviction for fraud. The court rejected the claim that the lower court's finding of joint responsibility was merely a factual complaint, noting it was logically sound. Furthermore, the court ruled that arguments concerning mitigating circumstances, the non-occasional nature of the conduct, and sentencing discretion were inadmissible as they involved matters reserved for the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints regarding the identification of a responsible party are inadmissible in the court of cassation, while arguments challenging the granting of general mitigating circumstances or the sentencing measure are inadmissible as they pertain to the discretionary evaluation of the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaint cassation general mitigating circumstances non-occasional conduct sentencing discretion fraud conviction appeal joint responsibility finding partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta individuazione del ricorrente quale responsabile del delitto continuato ascrittogli; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 494 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta individuazione del ricorrente quale responsabile del delitto continuato ascrittogli; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAZZANTI SALVATORE nato a SAVIGLIANO il 22/09/1977 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Strazzanti avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22 settembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta individuazione del ricorrente quale responsabile del delitto continuato ascrittogli; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il titolare dei profili facebook e della linea telefonica che li aveva alimentati era proprio quella riconducibile al prevenuto.

Considerato che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perchè: - il motivo che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; - era stata congruamente motivata, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., la non occasionalità della condotta; - la misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Spinislao Scarlini SteiN no Pall DEPOS:74T.0 IthC5A