Italian court dismisses appeal on attempted theft, ruling consummated theft applies when goods are independently controlled.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonino Savitteri's appeal against the Second Instance Court's conviction for attempted and consummated theft inadmissible. Savitteri argued for reclassification of some acts as attempted theft and requested acquittal under Article 131 bis of the Penal Code due to non-occasionality. The court rejected these claims, noting that consummated theft applies when the defendant independently controls the goods and that the attempted theft involved is aggravated, precluding the statutory exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 636 cod. pen.: The court established that an act constitutes consummated theft when the perpetrator has already achieved independent control over the property, and the non-occasionality defense under Article 131 bis is inapplicable when the attempted offense is pluriaggravated.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVITTERI ANTONINO nato a RAVANUSA il 04/08/1972 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonino Savitteri avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 20 ottobre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di furto tentato e consumato descritti in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione di alcuni dei delitti consumati in delitti tentati; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis per le ipotesi di tentato furto. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale risponde del delitto di furto consumato chi abbia, come nel caso di specie, già conseguito l'autonoma disponibilità dei beni;
Considerato che la motivazione relativa al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. facendo anche riferimento alla non occasionalità dei fatti è priva di manifesti vizi logici; a ciò si aggiunga che l'unico delitto tentato è pluriaggravato e non consente pertanto, per i limiti di pena, l'invocato istituto; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini _s e 1