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Ordinanza — n. 12617/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conditional sentence suspensions and recidivism findings as lacking specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by four individuals inadmissible. The appellants argued against the recognition of recidivism and the conditions for their suspended sentences, claiming legal errors and lack of motivation. The court rejected these claims because the arguments merely repeated points already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments on recidivism and conditional sentence suspensions are inadmissible if they lack specificity and merely reproduce points already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals recidivism recognition conditional sentence suspension lack of specificity Corte di Cassazione procedural inadmissibility suspended sentence conditions reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATARAZZO IOLANDA nato a PALERMO il 30/04/1978 FINA SANTA nato a PALERMO il 17/02/1998 FINA VINCENZA nato a PALERMO il 31/03/1999 FINA VINCENZA nato a PALERMO il 30/09/1988 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Iolanda Matarazzo, Santa Fina, Vincenza Fina (n. 1999) e Vincenza Fina (n. 1988) avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 ottobre 2020, di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, di violazione di domicilio, danneggiamento e violenza privata;

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Matarazzo e Vincenza Fina (del 1988), al riconoscimento della recidiva; - Santa Fina e Vincenza Fina (del 1999), alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento delle recidive e della condizione a cui è sottoposto il beneficio della sospensione condizionale della pena, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito;

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3„000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste.fnsml:Lal 32, 0,;12,41- DEFTSITATO IN CAN ER